L’Inps ha rilasciato una serie di chiarimenti sulla presentazione della nuova domanda sul reddito di cittadinanza. In un messaggio degli ultimi giorni ha spiegato come bisogna comportarsi se si ha di nuovo diritto al beneficio dopo la sospensione la termine della sette mensilità. In particolare ha fornito chiarimenti in merito ai percettori che hanno terminato la fruizione di sette mesi nel 2023, e che dopo il periodo di sospensione si posseggono ancora i requisiti per usufruire del beneficio. Risulta necessario presentare una nuova domanda se per esempio nel nucleo familiare nasce un figlio oppure se un componente compie 60 anni o ancora se per un membro viene certificata la disabilità.
I casi in cui è necessario presentare una nuova domanda!
Secondo le nuove disposizioni in materia, continuano a percepire il reddito di cittadinanza i nuclei familiari, che hanno al loro interno uno dei seguenti componenti, ossia minorenni, persone con disabilità, persone con almeno sessant’anni di età, percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’Inps tramite l’apposita piattaforma entro il 31 ottobre 2023. In merito al Reddito di cittadinanza, l’Inps ha fornito chiarimenti sull’invio della domanda nel caso in cui tali condizioni si verifichino in corso di fruizione o nel mese successivo, oppure vengano invece in essere dopo la sospensione.
I chiarimenti dell’Istituto di previdenza!
Se tali requisiti risultano essere presenti già nel mese di fruizione del sussidio o in quello successivo non risulta necessario procedere all’invio di una nuova domanda. Laddove, invece, si vengano a creare una di queste condizioni dopo la sospensione sarà necessario presentare una nuova domanda. Non sarà necessario procedere con una nuova istanza nel caso in cui il requisito anagrafico utile, ossia il compimento dei 60 anni di uno dei membri del nucleo, oppure la nascita di un figlio o la nuova disabilità accertata, se la nuova dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) è presentata entro il settimo mese di fruizione o in quello successivo.
La presa in carico da parte dei servizi sociali!
Se il requisito matura successivamente al primo mese di sospensione o se la Dsu viene presentata successivamente alla sospensione è necessario presentare una nuova domanda di Rdc. Resta confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, la ripresa dell’erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’Inps entro il 31 ottobre 2023 la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali, senza la necessità di presentazione di una nuova domanda.